Art. 1.

      1. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica dell'articolo 147 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilendo che le frecce direzionali, previste dall'articolo 40, comma 2, lettera d), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere tracciate lungo le rampe e le corsie di accelerazione e di decelerazione delle autostrade e delle strade extraurbane principali per indicare il senso di marcia ivi consentito.